Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 16 - (Interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 80 della l.r. 18/1983)

1. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 80 della l.r. 18/1983 è interpretato autenticamente nel senso che, all'interno del perimetro del centro urbano, per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, la fascia di salvaguardia interdetta alle edificazioni in adiacenza è individuata mettendo a confronto, ed adottando infine quella che ne risulti più esterna, a favore di sicurezza, la fascia stabilita ai sensi del primo periodo del comma 6 e la ulteriore fascia derivante dalla apposizione della distanza di 10 metri dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4.”

Dalla redazione