Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 13 - (Modifica all'art. 70 della l.r. 18/1983)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 70 della l.r. 18/1983 è inserito il seguente:

"9-bis. È autorizzato il frazionamento in più unità abitative degli immobili edificati, ai sensi del presente articolo alle seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia esistente da almeno 20 anni;

b) che il frazionamento venga richiesto per soddisfare esigenze abitative di parenti di primo grado del proprietario.".”

Dalla redazione