N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 7 - (Modifica all'art. 23 della l.r. 18/1983)

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 18/1983 è sostituito dal seguente:

"3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli articoli 20 e 21. Decorsi 30 giorni dalla presentazione degli atti senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi ovvero avanzato richieste di integrazione istruttoria e/o documentale, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto di diffida, trasmettendone copia alla Regione, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Comune abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 30 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato.".”

Dalla redazione