Articolo abrogato dalla L.R. 25/05/2017, n. 32.

L’articolo 7 così recitava:

Art. 7 - Costituzione del Consorzio regionale per l'intermodalità e le telecomunicazioni del settore

1. Al fine di favorire il coordinamento e la corrispondenza dell'attività delle società di gestione con gli obiettivi regionali di programmazione del settore, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un'Associazione Consortile delle società di gestione, nella quale siano rappresentati, oltreché la Regione, i legali rappresentanti delle quattro società di gestione o loro delegati.

2. L'Organo consortile può avvalersi di Esperti tecnici del settore dei trasporti, della logistica e delle telecomunicazioni.

3. La Giunta è autorizzata a predisporre lo statuto e tutti gli atti relativi alla costituzione del Consorzio, sentita la competente Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, anche attraverso propri incaricati.”

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