N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1 della L.R. 23/06/2016, n. 18, e, successivamente, dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 15 - Compiti del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile.

2. Il revisore contabile che, senza giustificato motivo non partecipa nel corso dell'esercizio finanziario a due riunioni del Collegio decade dall'Ufficio.

3. Il Presidente del Collegio stesso ne dà comunicazione al Consiglio regionale entro quindici giorni dal verificarsi del fatto. La sostituzione, secondo la procedura fissata dal comma 1 del precedente art. 14.”

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