Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 16 - Organizzazione

1. L'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia è definita dal regolamento di cui al successivo art. 19. La dotazione organica, in rapporto alle effettive risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, a regime, nell'arco del triennio, non può essere superiore alle cinquanta unità."

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