Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 27/09/2016, n. 34 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 15-sexies - Pubblicazione dei dati e creazione di un sistema in rete

1. Ai fini della trasparenza e della partecipazione, l’Agenzia sul proprio sito internet istituzionale crea un apposito spazio aperto nel quale provvede a pubblicare sistematicamente tutti i dati attinenti le procedure svolte come centrale unica di committenza regionale per l’approvvigionamento di beni e servizi.

2. Sono altresì pubblicati sistematicamente sull’apposito spazio aperto sul sito internet istituzionale dell’Agenzia il Piano dei fabbisogni e la programmazione degli interventi di cui all’articolo 15-septies e la relazione di cui all’articolo 15-octies.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 15 bis, l’Agenzia predispone nello spazio riservato sul proprio sito internet un sistema in rete per consentire forme di interconnessione con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15 quater, per lo scambio continuo di dati attraverso procedure celeri ed economiche. Il sistema può essere aperto anche nei confronti delle imprese, per il reperimento di eventuali dati o pareri, al fine di conseguire il miglioramento delle procedure di aggiudicazione degli appalti per l’acquisto di beni e servizi."

Dalla redazione