Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L.R. 27/09/2016, n. 34 e, successivamente, abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 15-quater - Soggetti destinatari ed ambito di applicazione

1. L’Agenzia svolge le sue funzioni in veste di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:

a) enti ed organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;

b) enti locali, nonché loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.

2. Fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, per le funzioni di cui all'articolo 15-ter:

a) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall’Agenzia;

b) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati a ricorrere all’Agenzia per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori nei casi e relativamente agli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 37 del decreto legislativo 50/2016;

c) i soggetti di cui al comma 1, lettera b) hanno facoltà di ricorrere all’Agenzia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 37 del decreto legislativo 50/2016.

3. I rapporti tra l'Agenzia e i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono regolati da accordi di committenza che disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento agli oneri derivanti da eventuali contenziosi in materia di affidamento ed al rimborso dei relativi costi, da determinarsi in via forfettaria in sede di convenzione. Detta disciplina, per quanto riguarda le sole Aziende del Servizio sanitario regionale, si applica limitatamente alle procedure di gara delegate all'Agenzia e riferite alle categorie merceologiche non rientranti tra quelle indicate all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 (Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

4. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa."

Dalla redazione