Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 27/09/2016, n. 34, così recitava:

Art. 27 - Gestione transitoria del Sistema informativo regionale

1. La Struttura speciale di supporto Sistema informativo regionale provvede alle attività di governo del Sistema informativo regionale, secondo le indicazioni del Comitato regionale, fino all'attivazione dei servizi di outsourcing o di quelli previsti dalla presente legge regionale a carico dell'Agenzia.

2. Per il personale della Struttura speciale di supporto Sistema informativo regionale verrà predisposto un piano corsi di riqualificazione professionale.”

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