Articolo sostituito dall'art. 1, comma 5 della L.R. 08/06/2006, n. 16; modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27/09/2016, n. 34 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 23 - Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell’ARIC è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria. Al Rendiconto generale devono essere allegati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico redatti anche mediante l’utilizzo di idonei prospetti di conciliazione.

2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’ARIC provvederà a dotarsi del Regolamento di cui all’art. 19 della presente legge nell’ambito del quale apposita Sezione sarà dedicata alle modalità di tenuta della gestione finanziaria.

3. Al fine di consentire la valutazione e il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione l’ARIC adotta idonei strumenti di contabilità analitica per le cui modalità di tenuta si rinvia al Regolamento di cui al comma 2.

4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

5. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, l’Agenzia provvederà, mediante opportune scritture di conciliazione, ad adeguare il proprio sistema contabile, in maniera da renderlo conforme ai nuovi principi a decorrere dall’anno finanziario 2006."

Dalla redazione