Titolo abrogato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 27/09/2016, n. 34, così recitava:

“TITOLO VI - FORUM REGIONALE PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Art. 26 - Forum regionale per la società dell'informazione

1. Per la predisposizione del piano di azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale la Regione si avvale di un Forum permanente formato da:

a) il Presidente della Giunta regionale;

b) i Componenti della Giunta regionale;

c) il Presidente del Consiglio regionale;

d) i membri del Comitato tecnico regionale;

e) un rappresentante designato dal Forum per la Società dell'informazione costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) un rappresentante dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

g) un rappresentante per ogni Agenzia regionale;

h) un rappresentante per ogni Azienda partecipata dalla Regione;

i) un rappresentante per ogni Università degli studi abruzzese;

j) i quattro Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o loro delegati;

k) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'ANCI;

l) i Presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati;

m) quattro rappresentanti delle comunità montane, designati dalla Associazione regionale delle comunità montane;

n) un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale dei lavoratori;

o) un rappresentante delle Associazioni tempo libero;

p) un rappresentante del Coni regionale;

q) un rappresentante dell'Associazione industriali regionale;

r) un rappresentante dell'Associazione piccole e medie imprese regionali;

s) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio;

t) un rappresentante dell'Artigianato;

u) un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale;

v) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo o un suo delegato;

w) il soprintendente archeologico per l'Abruzzo o un suo delegato;

x) il soprintendente regionale scolastico o un suo delegato.

2. Il Forum opera in diretto raccordo con il Forum per la Società dell'informazione costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Forum è presieduto dal componente la Giunta regionale delegato alla Struttura speciale di supporto "Sistema informativo regionale" e si riunisce, su convocazione del Presidente di norma due volte l'anno per la valutazione dello stato di applicazione e dei risultati del piano di azione per lo sviluppo della Società dell'informazione regionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di fascia D.

4. Il Forum è insediato dalla Giunta regionale a seguito dall'avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei membri di cui al primo comma. La Regione può avvalersi del supporto organizzativo della Struttura speciale di supporto "Sistema informativo regionale".

5. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri regionali ed essere inviati esperti e rappresentanti di associazioni, aziende, consorzi e cooperative presenti ed operanti nel territorio regionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

6. La partecipazione alle riunioni del Forum non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

7. Le indicazioni emerse dalle attività del Forum vengono trasmesse al Comitato regionale, di cui all'art. 2 della presente legge, quale ausilio per l'elaborazione dei programmi di cui al precedente art. 3.”

Dalla redazione