Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

Art. 21 - Modifica all'art. 10 della L.R. n. 18/1983

1. All'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), al comma 3, dopo le parole "Entro il termine del periodo di deposito" sono inserite le seguenti: "di quarantacinque giorni".”

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