Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 14 - Miglioramento del confort ambientale e del risparmio energetico negli edifici

1. Al fine di garantire una riduzione dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un edificio di nuova costruzione e fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di distanze, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori murari:

a) la parte delle murature di ambito esterno, siano esse murature portanti o tamponature, che ecceda i centimetri trentacinque. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di centimetri trenta. La finalità e la funzionalità della porzione di muratura non inclusa nel calcolo sono dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico abilitato;

b) la porzione superiore non strutturale dei solai eccedente i venti centimetri di spessore, fino ad un extra spessore massimo di venti centimetri.

2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, gli extra spessori ammessi non rientrano nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici.”

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