N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 12/01/2018, n. 2.

L’articolo 175 così recitava:

1. All'art. 50 della L.R. 20/2000 dopo la fine della lett. c) inserire il seguente capoverso "Il contributo alla scuola regionale dello Sport di cui all'art. 31 viene erogato per l'80% alla presentazione del programma preventivo annuale dei progetti da realizzare, e per il restante 20% a consuntivo".

2. All'art. 60 della L.R. 20/2000 al I capoverso sostituire al secondo rigo la parola "28%" con la parola "19%"; al II Capoverso sostituire al secondo rigo la parola "14%" con la parola "10%"; al IV Capoverso sostituire al secondo rigo la parola "38%" con la parola "28%"; al VIII Capoverso sostituire al secondo rigo la parola "7%" con la parola "30%".”

Dalla redazione

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