Articolo abrogato dall’art. 22, comma 2, della L.R. 10/01/2011, n. 1, così recitava:

“Art. 5 - Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese

1. Una quota del fondo di dotazione di cui all'art. 4 è destinata al finanziamento di un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi in favore delle piccole e medie imprese in applicazione della presente legge. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e l'ammontare della sua misura per ciascuna operazione, sono regolati dal programmi di cui all'art. 10.

2. La FI.R.A. è inoltre autorizzata ad utilizzare, per la concessione di garanzie, ulteriori finanziamenti ad essa erogati dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione per interventi analoghi a quelli previsti dalla presente legge.”

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