Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19/12/2001, n. 75; dall'art. 86, comma 1, L.R. 17/04/2003, n. 7; dall'art. 4, comma 1, L.R. 04/12/2006, n. 42; dall'art. 1, comma 92, della L.R. 21/11/2008, n. 16 e, successivamente, abrogato dall'art. 24, della L.R. 30/04/2009, n. 6 e, nuovamente abrogato, dall’art. 9, comma 1, della L.R. 02/08/2010, n. 37, così recitava:

Art. 11 - Estensione alle attività turistiche dei benefici previsti dalla L.R. n. 39/1998

1. I benefìci previsti dalla L.R. 5 maggio 1998, n. 39 in favore delle Cooperative di Garanzia dei commercianti operanti alla data del 31 dicembre 2001, di seguito indicate con il termine «Cooperative», sono estesi alle attività inerenti il turismo previste dalla presente legge, con le modalità indicate ai commi successivi.

2. Abrogato

3. La Regione concede alle Cooperative un contributo di lire 3 miliardi con le disponibilità di cui al capitolo previsto dal successivo art. 15, per prestiti garantiti in favore delle imprese indicate all'art. 2, comma 1 della presente legge regionale con riserva del 10% a favore dei consorzi regionali fidi per le finalità di cui al comma 2.

4. L'importo massimo finanziabile a tasso agevolato per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, non può superare i 250 mila EURO per ciascun soggetto.

5. L'abbattimento del tasso a carico del contributo regionale è determinato nella misura del 4 per cento.

6. La garanzia diretta sul prestiti è concessa in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione.

7. Il contributo di cui al comma 3 è ripartito tra le diverse cooperative in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre 1999 in fase di prima applicazione della predetta legge ed al 31 dicembre di ogni anno per le annualità successive.

8. Le Cooperative, per avvalersi dei finanziamenti previsti dal presente articolo, devono adeguare i loro statuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 9 e dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 della citata L.R. 5 maggio 1998, n. 39, per quanto compatibili, si applicano anche al finanziamenti indicati nel presente articolo.

10. La durata massima del finanziamento è di anni 8 (otto).”

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