N50 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 49

1. L'art. 89 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“Art. 89 - Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali.

1. Nei Comuni per qualunque ragione sforniti di strumento urbanistico generale vigente o nelle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187 sono ammessi esclusivamente gli interventi:

a) previsti dall'art. 4, ultimo comma, lett. a), la cui ammissibilità è regolata dal titolo VII della presente legge, e b) della legge 28.1.1977, n. 10;

b) di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari con destinazione residenziale attuale o che mirino a mutare la funzione dell'unità immobiliare in residenziale da altra funzione.

2. Nei Comuni sforniti di perimetrazione ai sensi dell'art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765, si ha centro abitato, ai fini dell'applicazione della precedente lett. a), in presenza di un aggregato di edifici continui o vicini, con interposte strade o piazze, sufficientemente organizzato mediante l'esistenza di servizi pubblici essenziali.”.”

Dalla redazione