Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 20

1. Dopo l'art. 30 della L.R. n. 18 del 1983 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 30/bis - Programma integrato d'intervento

1. Il programma integrato ha le seguenti finalità:

a) riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale nonché più razionale utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione;

b) pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.

2. Qualora gli interventi siano finalizzati alla nuova edificazione è comunque necessario che una parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente.

3. La proposta di programma integrato è presentata al Comune da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro.

4. La proposta di programma integrato deve contenere:

a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1/500, con l'indicazione dettagliata delle tipologie edilizie, che evidenzi le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica comunale;

b) schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:

1) i rapporti attuativi tra i soggetti di cui al comma 3 ed il Comune;

2) fonti di finanziamento distinguendo tra provvista privata ed eventualmente pubblica cui si intende ricorrere;

3) le garanzie di carattere finanziario;

4) i tempi di realizzazione del programma;

5) la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza;

c) modalità di cessione o locazione degli alloggi e di utilizzazione di altri beni immobili realizzati;

d) documentazione catastale e quella attestante la proprietà o disponibilità delle aree ed edifici interessati dal programma.

5. Gli accordi di programma di cui agli artt. 8/bis e 8/ter della presente legge possono essere stipulati anche ai fini dell'adozione ed attuazione dei programmi integrati di cui al presente articolo.

In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 7. La ratifica dell'accordo di programma da parte del Consiglio comunale non sostituisce in tal caso le concessioni edilizie.

6. I progetti d'area di cui all'art. 7 della L.R. n. 47 del 1990 sono assimilati ai programmi integrati di cui al presente articolo con esclusione di quelli già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Alla proposta di accordo di programma approvata dalla Giunta comunale è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte. La valutazione delle deduzioni dei soggetti che intervengono nel procedimento è demandata al comitato di cui al comma 6 dell'art. 8/bis della presente legge, che ha facoltà di ascoltare i soggetti che ne facciano richiesta. In questo ultimo caso il segretario del comitato redige processo verbale dell'udienza. Sulle deduzioni dei soggetti interessati, qualora non manifestamente irrilevanti e pertinenti, il comitato ha l'obbligo di pronunciarsi motivatamente.

8. Qualora non si perfezioni l'accordo di programma o l'amministrazione procedente non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 della presente legge.

Art. 30/ter - Programma di recupero urbano.

1. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a reti, e delle urbanizzazioni secondarie, all'edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

2. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono presentati al Comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra loro. Il Comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

3. Si applicano i commi 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 30/bis.”.”

Dalla redazione