Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 16

1. L'art. 23 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“Art. 23 - Piani di lottizzazione.

1. I piani di lottizzazione hanno i contenuti previsti dal precedente art. 19, comma 1.

2. I proprietari o gli aventi titolo predispongono il progetto di piano di lottizzazione nonché lo schema di convenzione da stipulare con il Comune ai sensi del successivo comma 4.

3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge. Decorsi 120 gg. dalla presentazione degli atti, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 gg. senza che il Consiglio comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 60 gg. successivi a mezzo di apposito commissario ad acta, all'uopo designato dal Presidente.

4. La convenzione di cui al comma 5 dell'art. 28 della legge 17.8.1942, n. 1150 dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29.9.1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22.10.1971, n. 865;

b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;

c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 22.4.1994, n. 425 dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;

d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 10/77 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fidejussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;

e) i progetti planivolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge n. 10/77;

f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;

g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.”.”

Dalla redazione