N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 14, comma 5, della L.R. 16/06/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 33 - (Applicazione quote vincolate e accantonate risultato di amministrazione)

1. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nelle more dell'approvazione del Rendiconto 2021, è autorizzata la reiscrizione di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2021 nel limite previsto dai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), per l'importo complessivo di euro 50 milioni. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio finanziario per il triennio 2022/2024, esercizio 2022, sono apportate le seguenti variazioni di sola competenza:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 0 - Tipologia 000 - Categoria 01 (capitolo 10.1 che assume la seguente ridenominazione "Avanzo vincolato presunto al temine dell'esercizio precedente") per euro 50 milioni;

b) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 03, per euro 50 milioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 1, necessarie ai fini della gestione delle quote vincolate ed accantonate, mediante modifiche ed integrazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024.”

Dalla redazione