Articolo abrogato dalla L.R. 16/07/2015, n. 13. L’articolo 14-ter così recitava: “Art. 14-ter (Interventi per favorire il rilancio del settore edilizio nelle località a forte attrazione turistica) - 1. Entro il 31 maggio 2016, la Giunta regionale adotta i Piani Paesistici Esecutivi di ambito (PPE) di cui all'articolo 11 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24. Nelle more, fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti interventi edilizi a valore strategico finalizzati alla ripresa del turismo e ad incrementare la competitività del sistema di offerta nelle aree a forte attrazione turistico-ricettiva, quali:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di miglioramento energetico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi;

b) interventi di ristrutturazione edilizia e realizzazione di nuove opere, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attività volte ad incrementare l'offerta turistico-ricettiva e agli impianti e alle attrezzature sportive;

c) ampliamenti e completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni, nonché la realizzazione di opere pubbliche volte a soddisfare gli inderogabili standard urbanistici di cui al DM n. 1444/1968;

d) adeguamenti funzionali e opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista.

2. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono altresì consentiti opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati al permesso di costruire rilasciato dalla competente autorità amministrativa ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

4. I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo devono essere conclusi dalla amministrazione comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

5. Decorso inutilmente tale termine, nell'inerzia dell'amministrazione competente, provvede, entro i sessanta giorni successivi, un commissario ad acta nominato dal Presidente della Giunta regionale o da soggetto da lui delegato.”

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