All’articolo 2, comma 1, le lettere b), c) ed e) sono state abrogate dalla L.R. del 26/01/2012 n.2 e così recitavano:

“ b) le autorizzazioni relative alle opere ed interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua;

c) le autorizzazioni per la realizzazione delle opere di cui alla L.R. 2 marzo 1984, n. 4 e L.R. 8 marzo 1984 n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) le autorizzazioni per la realizzazione di opere localizzate nei territori dei Comuni privi di strumenti urbanistici generali già approvati;”

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