Lettera abrogata dalla L.R. del 01/02/2011 n.2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 così recitava: “a) le autorizzazioni relative ai nuovi edifici con una volumetria superiore a 8.000 mc., nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; con una volumetria superiore a 4.000 mc. nei Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 2.000 mc. in tutti gli altri Comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale mentre il volume è quello determinato in base allo strumento urbanistico vigente ai fini del rilascio della concessione edilizia”

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