Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 37 - (Modifiche della l.r. 22/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “non può comunque” sono sostituite dalla parola: “può”.

2. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 22/2009 dopo le parole: “l’ampliamento di cui all’articolo 1, comma 1” sono aggiunte le parole: “e la trasformazione dei sottotetti”.

3. Al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 22/2009, la parola: “70” è sostituita dalla parola: “100”.

4. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2009, come da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 23 Novembre 2011, n. 22: “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.”

Dalla redazione