Articolo abrogato dalla L.R. del 17/02/2014 n. 1. L’articolo 21 così recitava: “Art. 21 - (Differimento dei termini l.r. 29 ottobre 1988, n. 38) - 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 è differito, per l'anno 2000, al 30 novembre.”

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