N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 03/08/2020, n. 41.

L’articolo 34 così recitava:

1. Dopo l'articolo 43 della L.R. 9/2006 è inserito il seguente:

"Art. 43-bis (Denominazione delle strutture ricettive)

1. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi ricettivi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.".”

Dalla redazione