Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 6 - Pianificazione urbanistica

1. La lettera b6) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, è così modificata:

"b6) le aree da riservare alle vie di comunicazione e compatibilmente con le caratteristiche orografiche del territorio e delle limitate dimensioni del centro abitato quelle destinate alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali;".

2. La lettera c1) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 è così modificata:

"c1) le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità dei veicoli a motore, delle biciclette e dei pedoni, con precisazione delle relative caratteristiche tecniche, con le quote altimetriche oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi dagli edifici esistenti; i parcheggi, con la individuazione di aree destinate esclusivamente alle biciclette separate da quelle destinate ai veicoli a motore;".”

Dalla redazione