Articolo abrogato dall’art. 1, comma 5, della L.R. 27/07/2022, n. 17 così recitava:

Art. 21 - Inserimento dell'articolo 42-bis nella L.R. n. 21/2011

1. Dopo l'articolo 42 della L.R. n. 21/2011, nel Capo III del Titolo I, è inserito il seguente:

“Art. 42-bis (Ospitalità di animali)

1. Gli imprenditori agricoli possono offrire il servizio di ospitalità di animali, in particolare equidi, o animali da compagnia nel rispetto delle normative igienico-sanitarie di sanità pubblica veterinaria. Le materie prime per la produzione delle razioni alimentari da somministrare devono essere di prevalente origine aziendale.”.”

Dalla redazione