Articolo abrogato dall’art. 1, comma 5, della L.R. 27/07/2022, n. 17 così recitava:

“Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 18 della L.R. n. 21/2011

1. L'articolo 18 della L.R. n. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Barriere architettoniche)

1. La conformità degli edifici destinati all'esercizio dell'attività agrituristica alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.

2. In ogni caso, al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, per le strutture che esercitano l'attività di ricezione e di ospitalità e che abbiano un numero di posti letto inferiore o pari a 25 devono essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera dotata di servizio igienico; per quelle che abbiano un numero di posti letto superiore a 25, devono essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno due camere dotate di servizi igienici. Qualora l'attività esercitata sia di somministrazione di pasti e bevande, devono anche essere garantiti i requisiti di accessibilità alla sala ristorazione e ad un servizio igienico.

3. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione di cui al comma 2 qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali e impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono esonerate dagli obblighi di cui al comma 2 le strutture agrituristiche che abbiano una disponibilità di posti letto inferiore a sei ed ubicate nelle zone montane.”.”

Dalla redazione