N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 29 - (Modifica alla l.r. 22/2011)

1. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) è sostituito dal seguente:

“8. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della l.r. 22/2009 si applicano alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2013.".”

Dalla redazione