Articolo abrogato dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, così recitava:

“Art. 14. —È istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.

La commissione centrale è composta:

1° di un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

2° di 3 ingegneri o architetti membri del consiglio superiore dei lavori pubblici;

3° di un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di corte d'appello o parificato;

4° di sei rappresentanti degli ordini degli ingegneri ed architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.

I componenti la commissione di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono nominati dal Ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal Ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al n. 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate, per la votazione, le disposizioni del successivo art. 33.

A tal fine l'assemblea di ciascun ordine nell'adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della commissione centrale.

Il risultato della votazione, nel termine di quindici giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al presidente della commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s'intendono eletti i più anziani di età.

I componenti la commissione centrale durano in carica 3 anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.”

Dalla redazione