Si riportano agli articoli 15 e 16, L. 29/07/1957, n. 634, recanti modifiche all'ultima parte del presente articolo:

"Art. 15. Il terzo comma dell'art. 41 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per l'imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendono dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

 

Art. 16. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo."

Dalla redazione