Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Gli edifici di cui all’art. 1 debbono essere provvisti di idranti da incendio in numero sufficiente e posizioni adatte a servire agevolmente ogni parte dell’edificio.

Negli edifici aventi strutture di legname o di altro materiale combustibile o contenenti materiale combustibile il collegamento degli idranti con le condotte di alimentazione dev’essere di regola eseguito, secondo uno schema ad anello o a maglia chiusa, sui cui tronchi debbono essere inserite saracinesche in modo che anche nel caso di interruzione di una qualsiasi condotta risulti assicurata l’alimentazione di tutti gl’idranti.

Gli edifici di cui nell’art. 1 debbono inoltre disporre di impianti di segnalatori d’incendio, di avvisatori o di telefoni in comunicazione diretta coi Vigili del fuoco, nonché di apparecchi di estinzione distribuiti nei vari locali.

Nei casi nei quali gli oggetti da proteggere possano essere gravemente danneggiati dal contatto dell’acqua, come accade specialmente per i libri e per le carte, sono da adottare negli ambienti interni gli estintori a secco. Batterie di estintori debbono essere inoltre disposte in più luoghi di facile accesso, quali i ripiani delle scale.”

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