Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

I conduttori devono essere del tipo ad isolamento forte e contenuti in tubi metallici internamente lisci, largamente dimensionati, di resistenza meccanica adeguata e inalterabili per effetto dell’umidità. Dev’essere, di regola, collocato un solo conduttore per tubo coi necessari accorgimenti per impedire la formazione di correnti negli involucri.

Per le linee principali devono essere normalmente impiegati cavi sotto piombo armati ed opportunamente protetti, adottando speciali cure per l’esecuzione dei terminali.

Le condutture devono appoggiarsi esclusivamente a pareti in muratura o comunque incombustibili, evitando che esse, se libere, restino occultate da mobili, scaffali, assiti od altro.

Il percorso delle condutture incassate deve essere contrassegnato, oltre che riportato sugli schemi di cui all’art. 35.

I conduttori flessibili, destinati ad allacciare eventuali apparecchi utilizzatori alle prese, devono essere di tipi speciali a forte isolamento e muniti di rivestimento protettivo contro l’usura.

È vietato l’impiego di conduttori nudi e di cordoncini multipli o binati, salvo, per i detti cordoncini, l’eventuale uso negli apparecchi di illuminazione.”

Dalla redazione