Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Prese a spina possono installarsi soltanto ove esse risultino strettamente indispensabili, purché il loro numero sia ridotto al minimo, e ognuna sia munita di propria valvola.

Questa deve essere di tipo protetto, contigua alla presa e potersi facilmente estrarre e ricambiare senza rimuovere o smontare la presa.

Ogni valvola deve essere così costituita da non permettere la sostituzione del fusibile relativo con altro di portata maggiore.”

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