Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Gli edifici di nuova costruzione, o nuova destinazione, pregevoli ai sensi dell’art. 1, o che debbano contenere le collezioni e gli oggetti di cui allo stesso articolo, debbono essere costruiti in tutte le loro parti con materiali resistenti al fuoco.

È ammesso l’impiego del legno per i pavimenti, purché applicato direttamente ad aggreganti resistenti al fuoco, senza intercapedine, e per i serramenti che non abbiano funzione di separazione resistente al fuoco.”

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