Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

I centri di produzione del calore negli impianti di cui all’art. 8 e i depositi di combustibili e di materiali infiammabili debbono essere di regola collocati fuori degli edifici dei quali interessa la protezione e possibilmente a non meno di 15 m di distanza, in modo che né scoppi né fughe di vapore od acqua, né faville, né incendi sviluppatisi presso gli apparecchi o nei depositi possano minacciarli. In ogni caso i locali contenenti le caldaie o, in genere, gli apparecchi per la produzione del calore devono avere accesso dall’esterno ed essere costruiti in modo che, nella eventualità di uno scoppio, la proiezione sia delle parti delle caldaie o degli apparecchi, sia dei materiali circostanti, non possa danneggiare gli edifici suddetti.”

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