Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Negli edifici già esistenti può essere eccezionalmente consentito l’impiego di apparecchi elettrici di riscaldamento.

Negli edifici predetti, che non siano sede di biblioteche o archivi, può essere ammesso, sempre in via eccezionale e limitatamente agli ambienti nei quali non sia contenuto materiale di particolare valore, anche l’uso di apparecchi locali di riscaldamento a combustione libera, completamente chiusi e non soggetti a soprariscaldamento.

La disposizione degli apparecchi indicati nei precedenti commi e delle canne destinate ai prodotti di combustione dev’essere fatta con le limitazioni e le cautele ritenute idonee nei singoli casi dagli organi tecnici di cui all’art. 29, in modo da evitare ogni pericolo e danno proveniente dalle scintille e dal sovrariscaldamento degli oggetti vicini.”

Dalla redazione