Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Salvo le disposizioni del seguente articolo, negli edifici indicati nell’art. 1 sono ammessi esclusivamente come mezzi di riscaldamento:

a) i sistemi ad acqua calda a bassa pressione;

b) i sistemi a vapore a bassa pressione;

c) i sistemi ad aria calda, riscaldata indirettamente con vapore o acqua, mediante apparecchi esterni ai locali da riscaldare;

d) i sistemi a vapore o ad acqua calda ad alta pressione, purché questa sia limitata alle distribuzioni principali, le quali devono essere installate fuori dei locali indicati alla lettera c).”

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