Articolo abrogato dalla L. 06/08/1984, n. 425. L’articolo 60 così recitava:

“Art. 60.

Nel termine di venti giorni dal deposito del ricorso in segreteria, gli interessati possono presentare memorie e documenti e, se non siano chiamati in causa, possono fare adesione al ricorso stesso con comparsa da depositarsi in segreteria.

Trascorso il detto termine, il ricorso, con decreto del presidente, è trasmesso al procuratore generale per le sue conclusioni scritte.

Tali conclusioni vengono depositate nella segreteria che ne informa ciascuno degli interessati nei modi stabiliti per la comunicazione del provvedimento impugnato.”

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