Ai sensi dell’articolo 1, comma 16 della L. 30/12/2020, n. 178 per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui al presente comma, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Si veda l’art. 1, comma 17 della L. 30/12/2020, n. 178.

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