Articolo abrogato dall'art. 256, D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Segue il testo dell’articolo abrogato.

1 - Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2 - Scaduto il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare nei successivi 60 giorni alla autorità adita, di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo.

[Comma già modificato dalla L: 687/1984] 3. "L' amministrazione a cui il parere é rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

4. Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere".

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