N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge Merloni (109/94). Segue il testo dell’articolo abrogato.

1 - Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa al lavoro di importo più elevato.

2 - Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria ragguagliata all'importo di lavoro di maggiore valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto, può sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria.

3 - La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara.

Dalla redazione