N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge Merloni (109/94). Segue il testo dell’articolo abrogato.

1 - Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

"La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1) fino a lire 45.000.000

2) fino a lire 75.000.000

3) fino a lire 150.000.000

4) fino a lire 300.000.000

5) fino a lire 750.000.000

6) fino a lire 1.500.000.000

7) fino a lire 3.000.000.000

8) fino a lire 6.000.000.000

9) fino a lire 9.000.000.000

10) oltre lire 9.000.000.000"

2 - Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, 203, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'Albo Nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli Enti Pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. É facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato".

3 - Le iscrizioni nell'Albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche, in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.

4 - Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modifica dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente: "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di 1.500 milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale".

5 - I certificati di iscrizione nell'Albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'art. 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.

6 - Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermo restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere salvo che per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetto, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie

Dalla redazione