A decorrere dalla data di entrata in vigore (1° luglio 2006) del D. Leg.vo del 12/04/2006 n. 163 è abrogato l'articolo 20. L’articolo 20 così recitava: "1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l' ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all' articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all' articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell' elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell' impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato."

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