N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
A decorrere dalla data di entrata in vigore (1° luglio 2006) del D. Leg.vo del 12/04/2006 n. 163 sono abrogati i commi 1 e 2, dell’articolo 17. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 così recitavano: "1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza e di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l' esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 18.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell' interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzioni e di gestioni."

Dalla redazione