N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267. L'articolo 16 così recitava: 1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell' esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell' ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell' attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell' ambito delle rispettive competenza, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

1-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo."

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