Si riporta il testo dell'art. 2497 del codice civile:

"Art. 2497 (Scioglimento e liquidazione). - Allo scioglimento e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli da 2448 a 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:

a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali;

b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;

c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2475-bis".

Dalla redazione