La Sent. Corte Cost. 30/06/2022, n. 162 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’art. 1, comma 41, della presente legge, e della presente Tabella, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

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