Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 356 così recitava:

“Articolo 356

Non è ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro già introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.”

Dalla redazione